Art. 82.
(Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, la regione autonoma adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.